ASSOCIAZIONE RIMÉ
PER LA PRATICA, PROMOZIONE
E DIFFUSIONE NON SETTARIA DEL DHARMA
- ATTO COSTITUTIVO -
L'anno 2022, il mese di febbraio, il giorno 21, in Bologna (BO), Via Castiglione 11/B
1. È costituita l’associazione denominata: "ASSOCIAZIONE RIMÉ PER LA PRATICA, PROMOZIONE E DIFFUSIONE NON SETTARIA DEL DHARMA", ovvero anche, in forma abbreviata, "ASSOCIAZIONE RIMÉ”
2. L’associazione è ispirata ai seguenti valori che costituiscono la premessa ed i principi di riferimento dello statuto: Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye (1813-1899) e Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892) furono i principali artefici del Movimento ris med, o non settario tra i vari Lignaggi e Scuole Buddhiste Tibetane. Il suo nome deriva da due parole tibetane: ris (settarismo) e med (confutazione). Il nome “Rimé” quindi significa letteralmente “senza parti”, quindi “non settario”, “non fazioso”. Il Movimento Rimé nacque in Tibet nel XIX secolo e ispirò una grande rinascita spirituale, facendo ritorno e riferimento alle fonti originarie dell’Insegnamento del Dharma con lo scopo di preservare, trasmettere e insegnare la multiformità dei Lignaggi, aventi tutti la stessa base spirituale, preservandone la varietà, poiché persone diverse hanno mentalità e quindi necessità di approccio e comprensione diversi. Infatti i due principali fondatori del Movimento Non Settario Rimé provenivano da Scuole diverse. Il Movimento Rimé si fonda sull’unità delle differenti Trasmissioni del Dharma e sulla necessità di andare oltre ogni settarismo. Esprime il primato dell’esperienza contemplativa e della visione di unità nella diversità che da essa scaturisce. La sua dominante è quindi contemplativa e mette l’accento sull’esperienza spirituale profonda come denominatore comune alle Tradizioni, al di là delle organizzazioni istituzionali e componenti formali, tutti comunque facenti parte del Sangha o Comunità dei praticanti il Dharma. Certamente il massimo esponente contemporaneo del Movimento Non Settario “Rimé” è Sua Santità il Grande XIV Dalai Lama. Infatti il Dalai Lama, Premio Nobel per la Pace 1989, è oggi esempio santo e vivente di questa attitudine non settaria Rimé. Egli ha ricevuto, pratica e insegna seguendo i differenti Lignaggi e per tutti è il Protettore del Dharma. Egli è anche il protettore del Bon, l’antica profonda religione e tradizione spirituale pre-buddhista che, nel tempo, ha promosso e sostenuto dopo la diaspora a causa dell’invasione del Tibet. Il Dalai Lama dà perenne, instancabile esempio e prova di come un Maestro, detentore di un particolare Lignaggio e appartenente a una Scuola specifica, possa, nel contempo, ricevere Insegnamenti dai Maestri di altre Scuole e Lignaggi, e, a sua volta, insegnare e trasmettere ciò che ha ricevuto, a beneficio degli esseri senzienti. Un altro segno evidente dello spirito d’apertura del Dharma si rivela negli incontri inter-religiosi e inter-tradizione o negli scambi inter-disciplinari Tradizione-Scienza di cui Sua Santità il Dalai Lama è incessante propugnatore, organizzatore e assai attivo partecipante. Nel Movimento Rimé si annoverano assai numerosi sublimi Maestri tra XX e XXI secolo, tra i quali: S.S. Rangjung Rigpe Dorje il XVI Gyalwa Karmapa (1924-1981), S.S. Kalu Rinpoche Karma Ranjung Künkhyab (1904-1989), S.S. Dudjom Jigdral Yeshe Dorje Rinpoche (1904-1987), S.S. Dilgo Khyentse Rinpoche (1910-1991), S.E. Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche (1938-2018). Il Movimento Non Settario Rimé ha avuto un nuovo sviluppo naturale con l’arrivo del Dharma in Occidente. Il suo spirito si è sviluppato sempre più grazie ai frequenti scambi, al livello sia internazionale che nazionale, tra gli insegnanti di Dharma in Occidente. L’attitudine non settaria Rimé, che riguardò all’inizio i diversi Lignaggi e Scuole Tibetane, si estende al giorno d’oggi all’insieme di tutti i Lignaggi e Scuole di Dharma, dal Bon ai Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelug, al Theravada, Chan, Zen. Le federazioni nazionali quali l’Unione Buddhista Italiana o internazionali come l’Unione Buddhista Europea hanno responsabilità e ruolo fondamentali nell’azione e ruolo non settari.
L’ASSOCIAZIONE RIMÉ PER LA PRATICA, PROMOZIONE E DIFFUSIONE NON SETTARIA DEL DHARMA propugna la realizzazione della Natura Fondamentale dell’Individuo attraverso la pratica dell’Insegnamento del Buddha. Questa realizzazione è Amore e Saggezza, Grande Compassione e Comprensione Liberatrice; trascende l’Illusione e le passioni e opera spontaneamente e continuamente per il bene di tutti i viventi e opera per il bene di tutti gli esseri senzienti e per il nascere di una società risvegliata.
Rispetta con devozione, promuove e studia tutte le Tradizioni e Scuole di Dharma che, in virtù di lignaggi adamantini, eterni, puri e ininterrotti, conducono alla vera Realizzazione della “Realtà Assoluta” o “Rigpa” o “Natura della Mente”, al di là dei concetti, dei nomi e delle forme, basandosi sulla comprensione derivante dalla sola concreta individuale esperienza ed evoluzione spirituali al di là di ogni intellettualismo.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Bologna. Alla data di costituzione la sede è ubicata in Bologna, in Via Castiglione 11/B: di tale indirizzo è data pubblicità e comunicazione in Agenzia Entrate ed alle autorità tutorie, nei casi di legge. Eventuali variazioni della sede all'interno del Comune sono deliberate dall'assemblea ordinaria dei soci e non implicano variazione statutaria. Le variazioni della sede in altro Comune implicano variazione statutarie e sono deliberate con assemblea straordinaria dei soci.
4. L'associazione ha durata illimitata.
5. L’associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, culturali, solidaristiche e di promozione sociale mediante lo svolgimento di attività nei seguenti ambiti:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione, pratica e diffusione del Dharma delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- attività educative volte alla formazione complessiva della persona nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
L’associazione potrà inoltre svolgere attività di sensibilizzazione, educazione, formazione ed emancipazione della collettività in base agli Insegnamenti del Dharma e, di conseguenza, operare attività di diffusione di informazione e di divulgazione per la pratica e diffusione del Dharma.
L’associazione potrà inoltre promuovere, organizzare, attivare e sostenere, attività in ambito mass-mediatico, tra cui in specie, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali, ricerche e attività di studio nonché mostre, convegni, meeting, pubblicazioni, e altre iniziative connesse, negli ambiti di intervento dell’associazione, tese a valorizzare, diffondere i valori cui l’associazione si ispira, nonché curare la pubblicazione, attraverso ogni modalità consentita dalla normativa vigente (stampa; diffusione internet; e simili), di saggi monografici, lavori, ricerche e pubblicazioni in genere sui temi istituzionali.
Per dare attuazione ai propri scopi l’associazione potrà collaborare con ogni soggetto pubblico o privato che ne condivida gli scopi dell’associazione.
6. I comparenti stabiliscono che, per ii primo mandato triennale, il consiglio direttivo sia composto di 3 (tre) membri
7. Le spese del presente alto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2022. I successivi esercizi avranno durata pari all’anno solare e chiuderanno al 31/12 di ogni anno.
È parte integrante del presente atto, lo statuto allegato, composto di complessivi 25 articoli, di seguito specificati.
STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE RIMÉ
PER LA PRATICA, PROMOZIONE
E DIFFUSIONE NON SETTARIA DEL DHARMA
- PREMESSA
Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye (1813-1899) e Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892) furono i principali artefici del Movimento ris med, o non settario tra i vari Lignaggi e Scuole Buddhiste Tibetane. Il suo nome deriva da due parole tibetane: ris (settarismo) e med (confutazione). Il nome “Rimé” quindi significa letteralmente “senza parti”, quindi “non settario”, “non fazioso”. Il Movimento Rimé nacque in Tibet nel XIX secolo e ispirò una grande rinascita spirituale, facendo ritorno e riferimento alle fonti originarie dell’Insegnamento del Dharma con lo scopo di preservare, trasmettere e insegnare la multiformità dei Lignaggi, aventi tutti la stessa base spirituale, preservandone la varietà, poiché persone diverse hanno mentalità e quindi necessità di approccio e comprensione diversi. Infatti i due principali fondatori del Movimento Non Settario Rimé provenivano da Scuole diverse. Il Movimento Rimé si fonda sull’unità delle differenti Trasmissioni del Dharma e sulla necessità di andare oltre ogni settarismo. Esprime il primato dell’esperienza contemplativa e della visione di unità nella diversità che da essa scaturisce. La sua dominante è quindi contemplativa e mette l’accento sull’esperienza spirituale profonda come denominatore comune alle Tradizioni, al di là delle organizzazioni istituzionali e componenti formali, tutti comunque facenti parte del Sangha o Comunità dei praticanti il Dharma. Certamente il massimo esponente contemporaneo del Movimento Non Settario “Rimé” è Sua Santità il Grande XIV Dalai Lama. Infatti il Dalai Lama, Premio Nobel per la Pace 1989, è oggi esempio santo e vivente di questa attitudine non settaria Rimé. Egli ha ricevuto, pratica e insegna seguendo i differenti Lignaggi e per tutti è il Protettore del Dharma. Egli è anche il protettore del Bon, l’antica profonda religione e tradizione spirituale pre-buddhista che, nel tempo, ha promosso e sostenuto dopo la diaspora a causa dell’invasione del Tibet. Il Dalai Lama dà perenne, instancabile esempio e prova di come un Maestro, detentore di un particolare Lignaggio e appartenente a una Scuola specifica, possa, nel contempo, ricevere Insegnamenti dai Maestri di altre Scuole e Lignaggi, e, a sua volta, insegnare e trasmettere ciò che ha ricevuto, a beneficio degli esseri senzienti. Un altro segno evidente dello spirito d’apertura del Dharma si rivela negli incontri inter-religiosi e inter-tradizione o negli scambi inter-disciplinari Tradizione-Scienza di cui Sua Santità il Dalai Lama è incessante propugnatore, organizzatore e assai attivo partecipante. Nel Movimento Rimé si annoverano assai numerosi sublimi Maestri tra XX e XXI secolo, tra i quali: S.S. Rangjung Rigpe Dorje il XVI Gyalwa Karmapa (1924-1981), S.S. Kalu Rinpoche Karma Ranjung Künkhyab (1904-1989), S.S. Dudjom Jigdral Yeshe Dorje Rinpoche (1904-1987), S.S. Dilgo Khyentse Rinpoche (1910-1991), S.E. Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche (1938-2018). Il Movimento Non Settario Rimé ha avuto un nuovo sviluppo naturale con l’arrivo del Dharma in Occidente. Il suo spirito si è sviluppato sempre più grazie ai frequenti scambi, al livello sia internazionale che nazionale, tra gli insegnanti di Dharma in Occidente. L’attitudine non settaria Rimé, che riguardò all’inizio i diversi Lignaggi e Scuole Tibetane, si estende al giorno d’oggi all’insieme di tutti i Lignaggi e Scuole di Dharma, dal Bon ai Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelug, al Theravada, Chan, Zen. Le federazioni nazionali quali l’Unione Buddhista Italiana o internazionali come l’Unione Buddhista Europea hanno responsabilità e ruolo fondamentali nell’azione e ruolo non settari. L’ASSOCIAZIONE RIMÉ PER LA PRATICA, PROMOZIONE E DIFFUSIONE NON SETTARIA DEL DHARMA propugna la realizzazione della Natura Fondamentale dell’Individuo attraverso la pratica dell’Insegnamento del Buddha. Questa realizzazione è Amore e Saggezza, Grande Compassione e Comprensione Liberatrice; trascende l’Illusione e le passioni e opera spontaneamente e continuamente per il bene di tutti i viventi e opera per il bene di tutti gli esseri senzienti e per il nascere di una società risvegliata.
Rispetta con devozione, promuove e studia tutte le Tradizioni e Scuole di Dharma che, in virtù di lignaggi adamantini, eterni, puri e ininterrotti, conducono alla vera Realizzazione della “Realtà Assoluta” o “Rigpa” o “Natura della Mente”, al di là dei concetti, dei nomi e delle forme, basandosi sulla comprensione derivante dalla sola concreta individuale esperienza ed evoluzione spirituali al di là di ogni intellettualismo.
Tutto ciò premesso l’ASSOCIAZIONE RIMÉ PER LA PRATICA, PROMOZIONE E DIFFUSIONE NON SETTARIA DEL DHARMA si uniforma al presente statuto.
Art. 1 - Denominazione
È costituita, ai sensi del Codice del Terzo Settore, l’ASSOCIAZIONE RIMÉ PER LA PRATICA, PROMOZIONE E DIFFUSIONE NON SETTARIA DEL DHARMA.
L’azione dell’Associazione è ispirata al rispetto e tutela della vita e della qualità della vita, al rispetto dell’ambiente, alla cultura della sostenibilità.
L’Associazione si attiene a criteri di etica gestionale, anche intesa in termini di economicità, razionalizzazione e semplificazione ed efficienza nella conduzione organizzativa.
Art. 2 - Sede
L'associazione ha sede legale nel Comune di Bologna. Eventuali variazioni della sede all'interno del Comune sono deliberate dall'assemblea ordinaria dei soci e non implicano variazione statutaria. Le variazioni della sede in altro Comune implicano variazione statutarie e sono deliberate con assemblea straordinaria dei soci
Art. 3 - Durata
La Fondazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente Statuto, alle condizioni e con le modalità di seguito indicate.
Art. 4 – Finalità ed oggetto
L’associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, culturali, solidaristiche e di promozione sociale mediante lo svolgimento di attività nei seguenti ambiti:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione, pratica e diffusione del Dharma delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- attività educative volte alla formazione complessiva della persona nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
L’associazione potrà inoltre svolgere attività di sensibilizzazione, educazione, formazione ed emancipazione della collettività in base agli Insegnamenti del Dharma e, di conseguenza, operare attività di diffusione di informazione e di divulgazione per la pratica e diffusione del Dharma.
L’associazione potrà inoltre promuovere, organizzare, attivare e sostenere, attività in ambito mass-mediatico, tra cui in specie, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali, ricerche e attività di studio nonché mostre, convegni, meeting, pubblicazioni, e altre iniziative connesse, negli ambiti di intervento dell’associazione, tese a valorizzare, diffondere i valori cui l’associazione si ispira, nonché curare la pubblicazione, attraverso ogni modalità consentita dalla normativa vigente (stampa; diffusione internet; e simili), di saggi monografici, lavori, ricerche e pubblicazioni in genere sui temi istituzionali.
Per dare attuazione ai propri scopi l’associazione potrà collaborare con ogni soggetto pubblico o privato che ne condivida gli scopi dell’associazione.
Art. 5 - Organi della Associazione
Sono organi della Fondazione:
- L’ Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- l’Organo di Controllo, ove nominato;
Tutte le riunioni degli organi sociali possono svolgersi anche per audio o video conferenza a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato e che sia garantito il diritto di intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno; non è necessario che Presidente e segretario si trovino nel medesimo luogo.
Art. 6 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Non possono partecipare all’assemblea i soci per i quali il consiglio direttivo abbia verificato una legittima causa di esclusione ai sensi del presente statuto.
All’Assemblea compete:
a) eleggere il Consiglio Direttivo;
b) approvare il bilancio;
c) approvare i regolamenti associativi;
d) approvare le modifiche statutarie;
e) deliberare lo scioglimento della associazione.
L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, comprensivo della relazione sulle attività svolte.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto (a mezzo posta; telegramma; raccomandata, telefax; posta elettronica; o altri mezzi equipollenti), contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Le modifiche dello statuto devono essere approvate sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei tre quarti dei soci. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Ogni socio può rappresentare altri soci, con il limite massimo di una delega per socio, inclusi i componenti degli organi sociali.
Le delibere assembleari sono verbalizzate e opportunamente riportate nel libro delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Art. 7 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, compreso il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo può istituire sedi/sezioni/filiali operative e/o amministrative in Italia e all’estero.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e deve essere convocato almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, per l’approvazione del progetto di bilancio d'esercizio con relazione dell’attività svolta.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto (a mezzo posta, ovvero telegramma, raccomandata, telefax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata; o altri mezzi equipollenti), contenente l’ordine del giorno, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita.
In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con preavviso di 24 ore.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
In prima convocazione il Consiglio è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei consiglieri. In seconda convocazione essa è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe.
Le votazioni vengono espresse in forma palese.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e opportunamente riportate nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.
I singoli consiglieri decadono dall’incarico per rinuncia alla carica o per revoca dalla carica.
Ciascun consigliere può comunicare al Consiglio Direttivo la volontà di rinunciare alla carica; sulla comunicazione di rinuncia si pronuncia il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile che può sostituire per cooptazione un nuovo consigliere, che rimane in carica fino alla prima assemblea utile. Il reintegro del consigliere dimissionario è deliberato nella prima assemblea utile. In caso di dimissioni o revoca della maggioranza dei consiglieri, l’intero consiglio direttivo decade ed occorre procedere a convocare l’assemblea che proceda a nuova nomina.
Il Consiglio Direttivo può inoltre revocare dalla carica il consigliere per il quale sia verificata la sussistenza di uno o più dei seguenti motivi oggettivi:
- la mancata partecipazione alla vita dell’associazione;
- la mancata partecipazione non giustificata a tre riunione consiliari consecutive, ovvero alternativamente, la mancata partecipazione non giustificata a tre riunione consiliari in corso d’anno;
- lo svolgimento di attività che si pongano in palese contrasto con le finalità dell’associazione;
- l’assunzione di comportamenti che possano, anche astrattamente, risultare lesivi del buon nome dell’associazione ovvero compiere atti o azioni idonei a gettare discredito sulla stessa.
Art. 8 - Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione e compie tutti gli atti giuridici e istituzionali che impegnano l’Associazione.
Presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il consigliere più anziano.
Art. 9 - Organo di controllo
L’assemblea dei soci può nominare un organo di controllo, anche monocratico, al quale attribuire la funzione di controllo dei conti e di revisione del bilancio.
Art. 10 - Cariche sociali e compensi
I compensi spettanti per le cariche sociali sono eventualmente stabiliti dall’assemblea dei soci. Ai membri del Consiglio Direttivo può essere attribuito un emolumento a titolo di gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nell’espletamento dell’incarico. Al Presidente può essere attribuito un emolumento in relazione al proprio incarico e attribuzioni istituzionali, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nell’espletamento dell’incarico.
Art. 11 - Soci
Si distinguono i seguenti tipi di soci:
- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Onorari
Sono soci fondatori i soci partecipanti all’atto costitutivo. Sono soci ordinari tutti gli altri soci ammessi in via successiva. Sono soci onorari i soci che siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo per particolari meriti. La differenziazione dei soci è puramente nominalistica, pertanto tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.
Art. 12 – Criteri di Ammissione dei soci ordinari
Possono far parte in qualità di soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che condividano le attività e i fini dell’associazione.
L’ammissione dei singoli Soci avviene su domanda scritta dell’interessato al Presidente, corredata dal curriculum formativo, professionale e scientifico, una foto formato tessera, dietro presentazione di almeno due associati in regola con le quote sociali. Tale domanda è approvata a maggioranza.
I soggetti che richiedono l’ammissione a socio si obbligano ad accettare il presente statuto e si obbligano altresì a concorrere al sostenimento dell’attività dell’associazione, sia sotto il profilo materiale, partecipando concretamente alla vita associativa, sia economicamente concorrendo al versamento delle quote associative, ordinarie e straordinarie, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.
Art. 13 - Ammissione e Appartenenza
L’ammissione dei singoli soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente, con i 2/3 dei votanti a favore.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli Organi Rappresentativi secondo le norme statutarie e ad attenersi all’etica dell’Associazione.
Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri. Tutti i soci possono partecipare, con pari diritti, all’elettorato attivo e passivo degli organi sociali dell’associazione.
Art. 14 - Soci Onorari
Il Consiglio Direttivo può attribuire, per particolari meriti, la qualità di “Soci Onorari” alle persone fisiche o persone giuridiche, pubbliche o private, che si siano distinte nella pratica, promozione e diffusione non settaria del Dharma o che abbiano reso particolari servizi e riscosso benemerenze nei confronti dell’Associazione.
I soci Onorari sono ammessi con motivazione scritta, a voto unanime del Consiglio Direttivo, previa relazione di almeno due componenti dello stesso.
I Soci Onorari non sono tenuti al versamento delle quote sociali e di altri contributi, e non hanno diritto di voto in assemblea, né possono ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione.
Art. 15 - Quota associativa e contributi
Tutti i soci hanno l’obbligo di concorrere al sostegno economico dell’associazione e contribuire al versamento della quota associativa annuale e eventualmente straordinaria, nella misura e secondo i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.
La quota associativa annuale, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno e va rinnovata entro il 15 gennaio di ogni anno.
Art. 16 - Cessazione del rapporto associativo
La qualità di socio si perde:
- Per lo scioglimento dell’Associazione;
- Per inadempienza del socio verso gli obblighi statutari, per inosservanza delle delibere del Consiglio Direttivo, per comportamento non conforme agli scopi e all’etica dell’Associazione;
- Per dimissioni del socio con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata tre mesi prima dello scadere dell’annualità di associazione. Il Socio non avrà diritto al rimborso di quote, contributi, lasciti, donazioni, proventi versati a qualsivoglia titolo, come pure di attrezzature scientifiche o informatiche, materiali, libri o altra documentazione a stampa o digitale dati alla Associazione, né avrà diritti sulle proprietà e sui beni della Associazione;
- Per mancato pagamento delle quote associative e degli altri contributi nel termine e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 17 - Volontari
L’associazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell’associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Ove l’associazione si avvalga di volontari è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate, dall’associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, a carico della stessa Fondazione.
Nel caso si avvalga di volontari, l’associazione deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi
Art. 18 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione;
- dal patrimonio vincolato, costituito dalle somme per le quali, per espressa delibera del Consiglio direttivo in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
- dal fondo libero di gestione, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
Art. 19 - Risorse economiche
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività:
- da contributi a fondo perduto versati dai soci a titolo di autofinanziamento;
- da contributi e donazioni, mobiliari e immobiliari, da parte di terzi, persone fisiche o persone giuridiche, quali enti privati e pubblici, nonché oblazioni, legati ed erogazioni da parte di chiunque intenda sostenere gli scopi dell’associazione;
- dall’esercizio delle attività istituzionali e connesse, esercitate nei limiti di Legge;
- da ogni provento derivante dai frutti civili dei beni finanziari e patrimoniali dell’associazione;
- dalle entrate derivanti da attività occasionali di raccolta fondi.
Art. 20 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31/12/2022.
Art. 21 - Bilancio
Ogni anno deve essere redatto e approvato il bilancio consuntivo gestione dell’associazione che è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ai sensi della normativa vigente.
Art. 22 - Modifiche statutarie e deliberazioni straordinarie
Le modifiche allo Statuto, nonché le delibere straordinarie di cui all’Articolo 42-bis del Codice Civile, purché siano compatibili con la natura dell’associazione, sono deliberate dall’assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze previste dal presente statuto.
Art. 23 - Estinzione e Scioglimento
L’associazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile.
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci riuniti in sede di assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea straordinaria dei soci deve nominare i liquidatori, nonché stabilire le modalità della liquidazione.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell’organo sociale competente.
Art. 24 - Controversie
Per ogni controversia concernente l’interpretazione del presente statuto è competente il Foro di Bologna.
Art. 25 - Rinvio
Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli Artt. 14 e seguenti del Codice Civile, ed alle altre Leggi vigenti.