VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER ATTO NOTARILE (REPERTORIO n. 19462, n. 13445 DI RACCOLTA) DI ALESSANDRO MAGNANI NOTAIO
ISCRITTO NEL RUOLO DEL DISTRETTO NOTARILE DI BOLOGNA ATTO REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BOLOGNA IL 28 MARZO 2025, N. 14811, SERIE 1T
Il 27 (ventisette) marzo 2025 (duemilaventicinque) in Bologna, via S. Stefano n. 29, alle ore 18,30, davanti a me ALESSANDRO MAGNANI Notaio in San Lazzaro di Savena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, è presente il comparente, della cui identità personale sono certo:
- MAZZONI LUCA, Dottore Commercialista, domiciliato la sede dell'Associazione.
Il comparente mi ha richiesto di redigere il presente verbale dell'Assemblea dell'Associazione non riconosciuta "ASSOCIAZIONE RIMÉ PER LA PRATICA, PROMOZIONE E DIFFUSIONE NON SETTARIA DEL DHARMA", con sede in Bologna, via DOMOKOS N. 3, C.F. 91445620379, associazione costituita in data 21 febbraio 2022 con scrittura privata registrata all' Agenzia delle Entrate di Bologna in data in data 29 marzo 2022 al n. 673 e successivamente modificata con scrittura privata in data 01 febbraio 2024 registrata all' Agenzia delle Entrate di Bologna in data 13 febbraio 2024 al n. 214.
Assume la Presidenza il Dott. PAOLO ROBERTI di SARSINA Presidente della Associazione.
Il Presidente innanzitutto dichiara e attesta:
A) che l'assemblea è stata convocata mediante avviso, contenente la previsione che la riunione si possa svolgere anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione inviato il 21 marzo 2025 a mezzo e-mail;
B) che sono intervenuti gli associati, tutti collegati in video conferenza, come da foglio-presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
C) che l'elenco presenza dell'organo Amministrativo è il seguente:
- ROBERTI di SARSINA Dott. PAOLO: Presidente e legale rappresentante è presente collegato in videoconferenza;
- SCOCCHI Dr. DIEGO: Segretario e Tesoriere è presente collegato in videoconferenza;
D) che si è accertato dell'identità e legittimazione degli intervenuti,
E) che l'ORDINE DEL GIORNO è: Lettura per approvazione per Atto Notarile del nuovo statuto ai fini della affiliazione all'Unione Buddhista Italiana (UBI)
F) che si è accertato, come anche io Notaio posso confermare e constatare, che tutti gli intervenuti sono in grado di seguire la discussione, intervenire, votare, ricevere o inviare documentazione;
G) che dunque l'assemblea è regolarmente costituita, che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e che si può validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
DISCUSSIONE
il Presidente formula la seguente proposta:
PRIMA PROPOSTA:
"Approvazione del nuovo Statuto associativo portante, tra l'altro, la nuova denominazione "JAMTSE LING CENTRO RIME'" che si allega sotto la lettera "B" ai fini dell'affiliazione all'Unione Buddhista Italiana (UBI). Statuto di cui viene data lettura in Assemblea"
Chiede quindi di deliberare.
L'Assemblea all'unanimità dei consensi espressi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare integralmente la suddetta PRIMA PROPOSTA del Presidente.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa la presente riunione alle ore 19,20. Io Notaio ho letto al comparente, che ha approvato, questo atto scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su fogli uno per pagine due fino qui, sottoscritto alle ore 19,20
F.to LUCA MAZZONI, Dottore Commercialista
F.to ALESSANDRO MAGNANI, Notaio
Statuto
Premessa
In data 21/02/2022 veniva costituita in Bologna l’Associazione Rimé per la Pratica, Promozione e Diffusione Non Settaria del Dharma, registrata il 29/03/2022.
S.S. il Dalai Lama, facendo seguito alla lettera di sostegno inviataci il 18 ottobre 2023, ha conferito all’Associazione, in data 15 maggio 2024, il nome “JAMTSELING” che vuole dire “Terra della Amorevole Gentilezza e della Compassione”.
In ossequio a tale benedizione, l’Associazione, senza soluzione di continuità, modifica il suo nome in “Jamtse Ling Centro Rimé”.
Rete Rimé
Contestualmente alla costituzione dell’Associazione, al suo interno è stata costituita la “Rete Rimé” che è una rete collaborativa su base volontaria di Centri di Dharma che, in Italia e all’estero, condividono la visione non settaria nella loro azione quotidiana.
Movimento Rimé
Sebbene si annoverino numerosi maestri non settari (rimepa) in tutte le Scuole e Lignaggi del Buddhismo Tibetano prima del formarsi storicamente del Movimento Non Settario nel Tibet Orientale, furono Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye (1813-1899), Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892) e Chokgyur Lingpa (1829-1870) i principali artefici del Movimento ris med, o Non Settario tra i vari Lignaggi e Scuole Buddhiste Tibetane.
Il suo nome deriva da due parole tibetane: ris (settarismo) e med (confutazione), significando letteralmente “senza parti”, quindi “non settario”, “non fazioso”.
Il Movimento Rimé è infatti inclusivo nei confronti dei diversi metodi di insegnamento, valorizzandone le qualità e l’originalità di ciascuno, senza alcuna discriminazione.
Il Movimento Rimé ispirò una grande rinascita spirituale, facendo ritorno e riferimento alle fonti originarie dell’Insegnamento del Dharma con lo scopo di preservare, trasmettere e insegnare la multiformità dei Lignaggi, aventi tutti la stessa base spirituale, preservandone la varietà, poiché persone diverse hanno mentalità e quindi necessità di approccio e comprensione diversi.
Infatti, i fondatori del Movimento Rimé provenivano da Scuole diverse.
Il Movimento Rimé si fonda sull’unità delle differenti Trasmissioni del Dharma e sulla necessità di andare oltre ogni settarismo.
Il Movimento Rimé ha avuto un nuovo sviluppo naturale con l’arrivo del Dharma in Occidente.
Il suo spirito si è sviluppato sempre più grazie ai frequenti scambi a livello sia internazionale che nazionale tra gli insegnanti di Dharma in Occidente.
L’attitudine non settaria, che riguardò all’inizio i diversi Lignaggi e Scuole Tibetane, si estende al giorno d’oggi all’insieme di tutti i lignaggi e scuole di Dharma, dal Bön ai Nyingma, Kagyu, Sakya, Jonang, Gelug, al Theravada, Chan, Zen.
Il Dalai Lama
Il massimo esponente contemporaneo del Movimento “Rimé” è S.S. il XIV Dalai Lama, Premio Nobel per la Pace 1989. Egli ha ricevuto, pratica e insegna seguendo i differenti Lignaggi e per tutti è il Protettore del Dharma. Egli è quindi anche il protettore del Bön, l’antica profonda religione e tradizione spirituale pre-buddhista che, nel tempo, ha promosso e sostenuto dopo la diaspora a causa dell’invasione del Tibet. Il Dalai Lama ha dato instancabile esempio di come un Maestro, detentore di un particolare Lignaggio e appartenente a una Scuola specifica, possa, nel contempo, ricevere Insegnamenti dai Maestri di altre Scuole e Lignaggi, e, a sua volta, insegnare e trasmettere ciò che ha ricevuto, a beneficio degli esseri senzienti.
Titolo I Costituzione, Finalità, Durata
Art. 1 - Costituzione, Denominazione e Sede
Nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice Civile negli artt. 14-42, è costituita un’associazione che assume la denominazione di Jamtse Ling Centro Rimé.
Art. 2 - Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, con le modalità previste dal presente Statuto.
Art. 3 - Sede
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna, Via Domokos 3. L’Associazione ha attualmente sede operativa presso il Centro Dechen Chöling, Via Cavour 56, Imola (Bologna).
Eventuali variazioni della sede legale all’interno del Comune sono deliberate dal Consiglio Direttivo e non implicano variazione statutaria.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite altre sedi operative e/o amministrative, anche altrove, in Italia e all’estero, nel rispetto delle vigenti Leggi.
Titolo II Attività esercitate
Art. 4 - Finalità
L’Associazione è un ente non commerciale, senza scopo di lucro, apolitico, apartitico, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ha come Base le Quattro Nobili Verità insegnate dal Buddha Siddharta Gautama Śākyamuni e la Via nei Tre Gioielli (il Buddha, il Dharma, il Sangha), e nelle Tre Radici e come riferimento di visione, azione, etica e comportamento il Movimento “Rimé”, sviluppatosi in Tibet nel XIX secolo.
Jamtse Ling - appartenendo alla Tradizione Rimé del Buddhismo Vajrayana - intende creare tutte le condizioni e opportunità (corsi, seminari, conferenze, ritiri, cerimonie, e Trasmissioni Spirituali da parte di Maestri, cioè: la cerimonia rituale e il conferimento formale; la trasmissione orale da lettura testuale dell’insegnamento relativo; il commentario e le istruzioni relativi all’insegnamento ricevuto) affinché i praticanti buddhisti e la società in generale si possano riunire, incontrare, per conoscere, approfondire, coltivare e praticare il Buddhismo Non Settario, sia ricevendo insegnamenti da maestri e istruttori qualificati all’uopo invitati, sia attraverso pratiche rituali e cerimoniali formali, sia pratiche meditative e spirituali collettive e individuali, da tenere presso la propria sede o in altre sedi.
L’azione dell’Associazione è ispirata al rispetto e tutela della vita e della qualità della vita, al rispetto dell’ambiente, alla cultura della sostenibilità.
L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci, al fine di far conoscere, promuovere e diffondere l’insegnamento e il pensiero buddhista e pre-buddhista bön.
L’Associazione rivolge la propria attività alla organizzazione e gestione di attività spirituali, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali. Le attività di cui sopra vengono realizzate attraverso l’organizzazione di ritiri, congressi, seminari, manifestazioni culturali ed artistiche, incontri, dibattiti, mostre, pubblicazioni, corsi di studio ed ogni altra attività volti ad insegnare, trasmettere e approfondire la Dottrina, la cultura, la tradizione e la spiritualità buddhista avente come Base le Quattro Nobili Verità insegnate dal Buddha Siddharta Gautama Śākyamuni e la Via nei Tre Gioielli e nelle Tre Radici.
Jamtse Ling propugna la realizzazione della Natura Fondamentale dell’individuo attraverso la pratica dell’Insegnamento del Buddha.
L’Associazione desidera favorire il sostegno materiale e spirituale all’integrazione di cittadini extra-europea buddhisti e bön che sono accolti in Italia, la promozione della collaborazione con altri enti umanitari, culturali e religiosi, ed iniziative a favore della pace, della libertà di culto, dei diritti umani e dell’ambiente; la promozione di azioni volte alla protezione degli animali ed alla tutela dell’ambiente, anche con riferimento alla istituzione e gestione di aree protette destinate alle attività contemplative; la pubblicazione di testi, libri e periodici; la realizzazione e gestione proprietaria di musei e biblioteche a contenuto buddhista; la gestione di programmi di “adozioni a distanza”.
Per il perseguimento delle proprie finalità e per lo svolgimento delle attività sociali l’Associazione può collaborare con altri enti, soggetti pubblici e privati, e aderire a organismi internazionali, nazionali e locali che perseguono finalità analoghe anche mediante la conduzione di impianti, strutture, locali.
E’ anche prevista la traduzione e la stampa di testi originali e di ogni altra pubblicazione, ivi inclusa la trascrizione degli insegnamenti trasmessi oralmente dai Maestri, che servano agli scopi statutari o, più in generate, alla diffusione della conoscenza del Buddhismo, in ossequio alla vigente normativa in materia di stampa, e strumentali agli scopi dell’Associazione.
Jamtse Ling Centro Rimé è per la gioiosa collaborazione con altri Centri di Dharma, associazioni, con scuole di ogni ordine e grado, università e ricercatori pubblici e privati, privilegiando, in particolar modo, ogni attività volta all’assistenza spirituale di malati, anziani, uomini, donne e giovani in difficoltà, tramite una consapevole e fattiva pratica.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione inoltre può esercitare e organizzare ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività principali sopra individuate.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
Le attività organizzate da Jamtse Ling, sia online, sia in presenza, se non altrimenti specificato, sono riservate ai soci.
Titolo III Guida Spirituale
Art. 5 – Guida Spirituale
La Guida Spirituale di Jamtse Ling è sempre un Maestro Rimé.
Costui/Costei è la figura a cui sono demandati l’indirizzo generale spirituale del centro.
In particolare, la Guida Spirituale, di concerto col Consiglio Direttivo, indica gli Insegnamenti, Cerimonie, Pratiche e Meditazioni che il Centro organizza per i soci e i praticanti buddhisti in generale.
Il Consiglio Direttivo, sentita la Guida Spirituale, nomina gli eventuali altri Maestri che possono coadiuvare il suo operato.
Titolo IV Funzionamento e amministrazione
Art. 6 - Esercizio Sociale e Bilancio d’Esercizio
L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, redatto in modo da rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
Il bilancio di esercizio deve essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.
Prima dell’assemblea, il bilancio di esercizio deve essere messo a disposizione dei soci per la consultazione.
Art. 7 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
• dai beni mobili e immobili di proprietà;
• dalle eccedenze degli esercizi annuali;
• da donazioni, erogazioni, lasciti;
• da quote di partecipazioni societarie;
• da obbligazioni e altri titoli pubblici;
• dal fondo di riserva;
• da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.
Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in coerenza con le finalità statutarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo, in coerenza con le finalità statutarie dell’Associazione.
Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per Legge.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.
Si chiarisce inoltre che nessun individuo o gruppo di individui ha alcun titolo personale su parte o totalità delle proprietà di Jamtse Ling o dei suoi valori.
Art. 8 - Libri Sociali
L'Associazione si dota dei seguenti libri sociali:
a) libro dei soci;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali.
Il socio richiedente a tal fine deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo nella persona del Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera nella prima riunione utile.
Titolo IV Soci
Art. 9 - Adesione all’Associazione
Possono aderire all’Associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche ed enti pubblici e privati o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge.
Il numero dei soci è illimitato.
Per aderire all’Associazione si deve sottoporre richiesta scritta al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna e condividere gli scopi, le finalità dell’Associazione, di osservare il presente Statuto, i regolamenti attuativi eventualmente approvati e le delibere del Consiglio Direttivo.
Nel caso di altri enti senza scopo di lucro la domanda di adesione è presentata dal legale rappresentante.
Il richiedente deve essere informato dell’accoglimento della richiesta e la stessa viene annotata nel libro dei soci.
Lo status di socio, una volta acquisito, può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.
Art. 10 - Diritti dei Soci
Tutti i soci hanno diritto:
a) a partecipare alle attività, alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
b) ad essere informati sull’attività dell’Associazione;
c) a frequentare i locali dell’Associazione;
d) a partecipare alle assemblee;
e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
f) ad approvare i bilanci;
g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
h) a prendere visione dei libri sociali.
Tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di eleggere ed essere eletti.
Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.
Gli enti aderenti all’Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.
Art. 11 - Doveri dei Soci
Tutti i soci accettano incondizionatamente e senza riserva alcuna di adottare e conformarsi agli scopi, ai principi, alle norme del presente Statuto ed alle delibere del Consiglio Direttivo e devono ottemperare ai seguenti obblighi:
a) sostenere le finalità dell’Associazione;
b) osservare le norme dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
c) versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
d) versare i contributi straordinari secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
d) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;
e) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organi statutari dell’Associazione.
d) mantenere sempre una rigorosa pratica e attitudine non settaria nel comportamento e nelle parole, non violenta e rispettosa.
La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione e non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile, né rivalutabile neanche in caso di morte.
L’importo della quota associativa annuale dei singoli soci e di eventuali contributi straordinari è deliberato dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa - indipendentemente dalla data di sottoscrizione - ha validità annuale, con durata fino al 31 dicembre di ogni anno.
Il rinnovo dell’iscrizione va effettuato entro il 15 gennaio di ogni anno.
Art. 12 - Perdita della qualifica di socio
I soci perdono tale qualifica:
a) per recesso;
b) per scioglimento volontario dell’Associazione;
c) per decesso;
d) per esclusione a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dal presente Statuto;
e) per radiazione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme, ai principi, alla visione e all’etica dell’Associazione.
Competente in merito all’esclusione o alla radiazione dei soci è il Consiglio Direttivo che opera con deliberazioni motivate.
Contro tali deliberazioni l’associato può ricorrere, entro sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all’Assemblea dei Soci che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
Il socio può sempre recedere dall’Associazione.
Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno associativo in corso.
In caso di recesso, decadenza, esclusione, radiazione, decesso, o scioglimento dell’Associazione, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota associativa o dei contributi a qualsiasi titolo versati.
Il Socio non avrà diritto al rimborso di quote, contributi, lasciti, donazioni, proventi versati a qualsivoglia titolo, come pure di attrezzature scientifiche o informatiche, materiali, libri o altra documentazione a stampa o digitale dati all’Associazione, né avrà diritti sulle proprietà e sui beni dell’Associazione.
Titolo V Fedeli
Art. 13 - Fedeli
I fedeli sono tutti coloro che, senza distinzione di sesso, di razza, lingua, nazionalità, orientamento sessuale ed opinioni politiche, manifestano fiducia nell’insegnamento del Buddha e della pratica religiosa buddhista, avendo come basi i Tre Gioielli del Rifugio e le Quattro Nobili Verità, così come trasmesse dalla propria tradizione di appartenenza. I fedeli hanno libero accesso, salvo comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, in modo gratuito ai templi e alle sale di meditazione dell’associazione e possono partecipare alle attività di culto collettive ivi svolte (come ad esempio meditazioni guidate, preghiere collettive, recitazioni di mantra, cerimonie
di offerte e prosternazioni, iniziazioni e celebrazioni delle festività religiose). Ad essi possono essere richieste offerte su base volontaria. I fedeli sono tenuti a mantenere in tutti i locali dell’associazione una rigorosa attitudine non settaria, rispettosa e non violenta nel comportamento e nelle parole.
Titolo VI Organi dell’Associazione
Art. 14 - Organi Sociali
Sono Organi dell’Associazione:
• L’Assemblea dei Soci
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente e Vicepresidente
• Il Tesoriere
• Il Comitato dei Garanti.
• L’Organo di Revisione (nominato qualora si verifichino le condizioni di Legge)
Art. 15 - L’Assemblea dei Soci
È il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.
È composta dai soci dell’Associazione risultanti da apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Hanno diritto al voto tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci e che siano in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in cui si svolge l’assemblea.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dell’Assemblea, dai convenuti all’Assemblea stessa.
Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l’ordine del giorno, la data, l’orario, il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile di ogni anno, per deliberare in merito all’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta lo richiedano al Presidente dell’Associazione almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i quindici giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi quindici giorni.
L’Assemblea dei Soci si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto.
Quale Assemblea Ordinaria:
• delibera entro il 30 aprile di ogni anno in merito al bilancio di esercizio dell’esercizio sociale precedente;
• approva i regolamenti, compreso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni
• nomina e revoca il Presidente e gli altri componenti degli organi sociali;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sui ricorsi dei soci in merito ai provvedimenti di esclusione, espulsione, radiazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Quale Assemblea Straordinaria:
• delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;
• delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
• delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza almeno dei tre quarti dei soci.
In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio ai sensi del presente Statuto, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
Per le modifiche da apportare allo Statuto, o per deliberare la trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione, è indispensabile, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione.
In terza convocazione la riunione è valida se è presente almeno il 30% dei soci.
In quarta convocazione la riunione è valida se è presente almeno il 20% dei soci.
In entrambi i casi le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea sociale.
I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere titolare di una sola delega.
Per le votazioni riguardanti le persone, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all’ausilio di strumenti elettronici.
Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Art. 16 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea dei Soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Eletto dall’Assemblea dei Soci è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri compreso il Presidente.
I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente che procede a convocare senza indugio l’Assemblea Ordinaria dei Soci che delibera secondo statuto.
Nel caso in cui venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, o più componenti che non costituiscano la maggioranza del Consiglio medesimo, subentra/no il primo o i primi dei consiglieri non eletti, secondo il risultato della votazione assembleare immediatamente precedente, di nomina del Consiglio Direttivo, salvo poi ratifica da parte dell’Assemblea dei soci alla prima occasione utile.
Dove non sussista la possibilità di subentro del primo/i non eletto/i, è convocata senza indugio l’Assemblea Sociale che delibera secondo statuto.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione fatti salvi quelli che la Legge o lo Statuto attribuisce all’Assemblea o ad altri organi associativi.
In particolare, tra gli altri compiti:
• predispone il bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
• attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;
• approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività;
• costituisce commissioni o gruppi di lavoro a cui partecipano i soci o esperti anche non soci per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti
• elegge al suo interno, su proposta del suo presidente, il vicepresidente.
• delibera circa l’ammissione dei soci, l’espulsione e la radiazione degli stessi;
• delibera in merito a tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di competenza di altri organi;
• nomina al suo interno il Tesoriere col compito dell’amministrazione ordinaria del patrimonio del Centro.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni due mesi o ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi quindici giorni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto.
Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l’ordine del giorno, la data, l’orario, il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno tre giorni dalla data di svolgimento.
In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con preavviso di un giorno.
Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.
Art. 17 - Il Presidente e Vicepresidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea Sociale tra tutti i soci, dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.
Su specifica delega del Consiglio Direttivo esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina di un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento assumendone tutti i poteri.
Art. 18 - Tesoriere
Il Tesoriere, nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, gestisce i fondi dell’Associazione per quanto riguarda l’ordinaria amministrazione, effettuando i pagamenti e i versamenti delle somme dovute dal Centro a terzi, e riscuote le somme, ordinarie e straordinarie, che i soci sono tenuti a versare annualmente, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere è, all’interno del Consiglio Direttivo, il responsabile della contabilità e della redazione del bilancio da sottoporre all’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Il Tesoriere può operare singolarmente sui conti correnti bancari o postali intestati all’Associazione e può disporre la compravendita dei titoli di proprietà dell’Associazione.
Il Tesoriere non può aprire ed estinguere i conti correnti e non può rilasciare deleghe.
Art. 19 - Comitato dei Garanti
Il Comitato dei Garanti è un organo facoltativo consultivo a disposizione del Consiglio Direttivo.
I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e sono rinominabili.
Il Comitato dei Garanti è chiamato, per l’autorevolezza dei suoi componenti, ad un importante ruolo di garanzia e correttezza sui temi cardine trattati dall’Associazione, fornendone così un valido supporto al fine di sviluppare al meglio le attività di JamtseLing Centro Rimé.
Art. 20 - Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione
Le riunioni dell’Assemblea dei Soci, ai sensi di Legge, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l’espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del socio che partecipa e vota.
In caso di voto sulle persone deve essere garantita la sua segretezza.
In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all’informazione.
È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.
Titolo VII Disposizioni varie e finali
Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio
L’Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento dell’Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favore di almeno tre quarti dei soci.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione deve essere comunque devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 22 - Rimandi
Per ogni controversia concernente l’applicazione del presente statuto è competente il Foro di Bologna.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.